Con Regolamento UE del 25 aprile 2014 n. 426 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 125 del 26 aprile 2014) la Commissione Europea ha disposto la modifica dell'allegato II al regolamento comunitario che regolamenta la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (Regolamento CE n. 110/2008).
Nel dettaglio, le modifiche apportate dal nuovo Regolamento definiscono la possibilità di poter produrre le bevande spiritose della categoria 16, relativa all'acquavite di ... (nome del frutto), anche con la macerazione e la distillazione dei frutti o bacche relative al medesimo regolamento.
Il regolamento prevede infine l'utilizzo nelle bevande spiritose della categoria 24, relativa all'akvavit o all'aquavit, dell'alcole etilico al fine di poterne assicurare la migliore qualità del prodotto.