Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti
Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti. Aggiornamento della "LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1559"
Le acqueviti debbono essere ottenute dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo da eliminare ogni gusto sgradevole e dal conservare i principi aromatici delle sostanze fermentate e delle sostanze derivate dalla fermentazione.
Resta ferma la disciplina stabilita dalle vigenti leggi concernenti la classifica ai fini fiscali.
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